Art. 20.
(Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura).

      1. In deroga al decreto del Ministro delle attività produttive 28 marzo 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 106 del 9 maggio 2006, è data facoltà alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di deliberare riduzioni o esenzioni relative al diritto annuale, distinguendo anche in base alle classi di fatturato, per gli imprenditori agricoli, per i coltivatori diretti e per le società semplici agricole iscritti nella sezione speciale del registro delle imprese, a condizione che

 

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nell'anno precedente abbiano realizzato un volume d'affari non superiore a 30.000 euro.